Statuto Fondazione

Art. 1. Costituzione e denominazione 
Per iniziativa dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno, è costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione denominata "FONDAZIONE ARCHITETTURA BELLUNO DOLOMITI" (in seguito Fondazione) che opererà nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

Art. 2. Fondatore 
Il Fondatore è l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno (in seguito Ordine).

Art. 3. Sede legale 
La Fondazione ha sede legale in Belluno presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Belluno, sita in Piazza Duomo n.37. Il Consiglio di Amministrazione potrà definire il cambio della sede e la costituzione di uffici o dipendenze nell'ambito della Provincia di Belluno.

Art. 4. Scopi 
La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica, non confessionale ed affianca l'Ordine nel suo operato secondo il principio della 
massima trasparenza. Scopi della Fondazione sono:

  • la valorizzazione, diffusione e promozione dell'architettura, del restauro architettonico, dell'urbanistica e della cultura del progetto in ambiti a grande valenza paesaggistica come quelli provinciali, quali fattori di interesse generale e utilità sociale;
  • la valorizzazione e qualificazione della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, affiancando in ciò l'Ordine nel costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale di chi svolge tali professioni;
  • la promozione e attuazione, anche in sinergia con Enti Pubblici, Enti Privati, Fondazioni e Associazioni, aventi analoghi interessi di utilità sociale e con priorità per l'ambito territoriale alpino e prealpino, in particolare quello dolomitico provinciale, di iniziative volte all'informazione, formazione, perfezionamento, qualificazione e orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica e paesaggio;
  • la promozione di ricerche e studi sull'evoluzione ed innovazione dei materiali, delle tecnologie sostenibili e delle tecniche costruttive, impiantistiche e strutturali e la diffusione mediante incontri di confronto pubblico; 
  • la promozione di sinergie tra professionisti, anche in ambiti multidisciplinari. 

Tali scopi potranno essere perseguiti attraverso:

  • l'istituzione di corsi per la formazione, il perfezionamento e/o l'aggiornamento professionale principalmente nell'ambito dell'Architettura, avvalendosi anche di qualificate consulenze scientifiche esterne per le specifiche materie;
  • la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione, tramite convegni, riunioni, mostre, seminari di studio, pubblicazioni e la rete, delle conoscenze tecniche e scientifiche utili a perseguire gli scopi della Fondazione; 
  • la promozione e attuazione di iniziative culturali, rivolte alle comunità locali, allo scopo di stimolare ed alimentare un virtuoso confronto e dibattito sui temi dell'architettura di qualità; 
  • la promozione, diffusione e attuazione di concorsi di idee e di progettazione, nell'ambito dei lavori pubblici, di quelli privati, ed in genere nelle materie di competenza della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore;
  • previa approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'istituzione di premi, riconoscimenti e attestazioni agli interventi di qualità; 
  • previa approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'istituzione e promozione di borse di studio e di ricerca negli ambiti di competenza professionale dell'Architetto, del Pianificatore, del Paesaggista e del Conservatore, prioritariamente rivolte a giovani professionisti; 
  • l'acquisizione, la catalogazione e la conservazione di archivi e di materiale di particolare interesse documentale e culturale (pubblicazioni, riviste, progetti, ecc...); 
  • la collaborazione con gli Enti Pubblici, territoriali e non, alla diffusione di iniziative da essi promossi e qualora rientranti tra gli scopi della Fondazione; 
  • la promozione nel mondo della scuola di una maggiore sensibilità verso la cultura dell'architettura, al fine di poter contribuire alla formazione di una committenza attenta e consapevole; 
  • il sostegno all'attività dell'Ordine nell'ambito territoriale di competenza. 

Art. 5. Durata 
La durata della Fondazione è illimitata. 

Art. 6. Patrimonio 
Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dalle somme e dai beni conferiti all'atto della costituzione dal Fondatore; 
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi versati dall'Ordine, da Enti Pubblici e Privati, nonchè da Associazioni e Persone Fisiche o Giuridiche, a condizione che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nell'articolo 4;
  • dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio. 

Art. 7. Entrate 
Per l'adempimento dei compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

  • proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente; 
  • ogni contributo, erogazione, sovvenzione ed elargizione, ordinario e straordinario, proveniente dal Fondatore, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Persone Fisiche o Giuridiche ed utenti destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; 
  • proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'articolo 4. 

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per l'incremento del proprio patrimonio.

Art. 8. Sostenitori 
Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che versano contributi annui nei modi e nelle misure indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9. Consiglio di Amministrazione 
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione (in seguito C.d.A.) composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti. I componenti del C.d.A. sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno. Almeno 1 (uno) componente è scelto tra i consiglieri in carica del Consiglio dell'Ordine. I componenti rimanenti sono scelti tra coloro che, anche se non iscritti all'Ordine medesimo, per la loro attività o formazione culturale risultino rispondenti alle finalità della Fondazione. 
Il C.d.A. nomina al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l'eventuale Vice Presidente. 
Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano per qualsiasi motivo dalla carica, il Consiglio dell'Ordine provvede alla loro revoca e sostituzione con nuovi amministratori. 
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio decade e si dovrà provvedere al suo integrale rinnovo. 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione resta in carica per 4 (quattro) anni. Il Consiglio resta comunque in carica per la gestione ordinaria fino a quando il nuovo Consiglio dell'Ordine non avrà provveduto ad eleggere il nuovo C.d.A..

Art. 10. Rimborsi 
Ogni carica è gratuita. 
Ai Consiglieri spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. La liquidazione dei rimborsi va preceduta da formale approvazione da parte del C.d.A., a seguito di valutazione del Tesoriere. 

Art. 11. Poteri del Consiglio di Amministrazione 
Al C.d.A. è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuna eccettuata o esclusa. In particolare il C.d.A.:

  • determina le linee generali di gestione e di sviluppo dellaFondazione;
  • entro il mese di novembre di ogni anno presenta al Fondatore una relazione dell'attività prevista per l'anno successivo; 
  • entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo presenta al Fondatore il bilancio consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, accompagnato da una relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti; 
  • approva il conto consuntivo di ogni anno solare e le relative relazioni accompagnatorie; 
  • può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni per settori specifici di attività stabilendo, all'atto della nomina, le funzioni da espletare, la durata dell'incarico ed il compenso; 
  • assume e licenzia eventuale personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico; 
  • delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge; 
  • decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione; 
  • delibera le modifiche allo Statuto, previa conforme e vincolante approvazione del Consiglio dell'Ordine; 
  • provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, compiendo ogni atto utile e necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali; 
  • richiede al Consiglio dell'Ordine la designazione dei componenti da sostituire in caso di dimissioni o decadenza; 
  • può nominare uno o più comitati operativi che durano in carica al massimo come il C.d.A. con le funzioni descritte nel Regolamento Attuativo; 
  • approva il regolamento per l'istituzione di premi, riconoscimenti e attestazioni agli interventi di qualità;
  • approva il regolamento per l'istituzione e promozione di borse di studio e di ricerca negli ambiti di competenza professionale dell'Architetto, del Pianificatore, del Paesaggista e del Conservatore, prioritariamente rivolte a giovani professionisti; 
  • può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti;
  • può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
  • può incaricare/delegare uno o più dei suoi componenti ad assumere funzioni direttive, di coordinamento ed esecutive per singole iniziative di cui all'Art.4. L'attività svolta nell'espletamento di tali funzioni è retribuita con rimborso spese forfettario preventivamente approvato dal C.d.A.. 

In assenza del Segretario del C.d.A., la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dai componenti presenti alla riunione. 
In assenza del Presidente la sua funzione verrà svolta dal Vice Presidente, ove nominato. Ove anche questo sia assente le riunioni 
saranno presiedute dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 12. Convocazioni 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, prevalentemente sul territorio della 
Provincia di Belluno. 
Le riunioni del C.d.A. sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni bimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta elettronica o fax almeno 3 giorni prima della riunione. 
La convocazione del C.d.A. può essere effettuata anche dalla maggioranza dei consiglieri oppure dal Revisore o dal Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, la sede, l'orario della seduta.

Art. 13. Maggioranza 
Il C.d.A. delibera validamente quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti decide il 
Presidente o, in sua assenza, chi presiede la riunione ai sensi dell'art.12. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei 
presenti.

Art. 14. Decadenza e revoca 
Il Consiglio dell'Ordine ha diritto di revocare in qualsiasi momento la nomina di uno o più componenti del C.d.A. qualora 
ritenga che siano venuti a mancare i presupposti della sua nomina. 
Il C.d.A., di propria iniziativa o su richiesta del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dichiarerà decaduti quei componenti che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. 
Con il provvedimento di decadenza o di revoca dovranno essere designati i nuovi componenti a pena di inefficacia del provvedimento stesso. 
I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli decaduti, revocati o dimissionari scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 15. Presidente 
Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il C.d.A., ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il C.d.A. gli delega in via generale e di volta in volta. Il C.d.A. ha pertanto facoltà di delegare il Presidente ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del C.d.A. stesso, salva la ratifica da parte del C.d.A. nella sua prima riunione successiva. 
Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. 
Le riunioni e le deliberazioni del C.d.A. verranno fatte constatare da verbali, che verranno approvati nella riunione successiva del C.d.A. e sottoscritti dal Segretario unitamente al Presidente. 

Art. 16. Regolamento Attuativo 
L'attività della Fondazione è regolata dal presente Statuto. 
Il C.d.A., previo conforme e vincolante approvazione del Consiglio dell'Ordine, può predisporre un apposito Regolamento Attuativo in materia di:

  • modalità operative delle attività;
  • organizzazione per settori operativi;
  • costituzione e funzionamento di comitati esecutivi responsabili con funzione propositiva, consultiva, attuativa, scientifica;
  • istituzione e funzionamento di un ufficio di direzione e coordinamento operativo. 

Il Regolamento può essere modificato dal C.d.A., previo conforme e vincolante approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 17. Revisione dei Conti 
La Revisione dei Conti è affidata ad un Revisore scelto fra i professionisti iscritti all'albo dei Revisori Contabili o ad un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da 3 (tre) componenti, di cui almeno 1 (uno) scelto fra i professionisti iscritti all'albo dei Revisori Contabili. 
Il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati direttamente dal Consiglio dell'Ordine e rimane in carica per lo stesso tempo in cui rimane in carica il C.d.A. come precisato al superiore articolo 9. 
Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi componenti. 
In caso di dimissioni o comunque del venir meno del Revisore o dei componenti il Collegio Revisori della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine nominerà i componenti in sostituzione di quelli dimissionari o comunque venuti meno. 
I Revisori dei Conti possono partecipare di diritto a tutte le riunioni del C.d.A. senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute. 
I Revisori dei Conti provvedono al riscontro della gestione economico finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimono il loro avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettuano le verifiche di cassa. L'esito dei controlli deve risultare da apposito verbale. 
I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale. 
Annualmente, l'Organo cui è affidata la revisione dei conti riferirà al C.d.A. sui controlli effettuati mediante relazione scritta. 
Ai Revisori dei Conti iscritti all'Albo dei Revisori contabili spetta unicamente il puro rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 18. Modifiche allo Statuto 
In caso di modifiche all'ordinamento giuridico degli Ordini professionali e nella fattispecie dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno, nei limiti consentiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, adegua lo Statuto della Fondazione. 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi componenti, delibera le modifiche allo Statuto, previa conforme e vincolante approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 19. Estinzione e liquidazione 
In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonchè di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni non lucrative che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, ivi compreso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno. 
Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina per tale scopo tre Liquidatori. 
L'estinzione della Fondazione dovrà essere proposta all'Autorità competente dal C.d.A. o dal Consiglio dell'Ordine, fatto salvo quanto disposto dall'art.27 del C.C..

Art. 20. Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia di Fondazioni ivi compreso il Codice Civile e il D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460. 
Francesca Bogo, D'Isep Genny teste, Adriana Fariello teste, Michele Palumbo Notaio

Apertura al pubblico

Mattina: lunedì - giovedì - venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Pomeriggio: martedì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00

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